Pos. II  Prot. N. / 5.11.08 



Oggetto: Commissario straordinario Azienda sanitaria ex art. 11 l.r. 30/93. Possibilità di nomina del Direttore generale uscente.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
Segreteria tecnica
PALERMO






1 - Con nota di codesta Segreteria tecnica n. 46 del 7 gennaio scorso, viene chiesto il parere di quest'Ufficio sulla possibilità di nominare commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Palermo, ai sensi dell'art. 11, c.2, della l.r. n. 30 del 1993, il Direttore generale uscente. Ciò su richiesta del Magnifico Rettore dell'Università "al fine di far fronte a contingenze indifferibili, tra le quali di primaria importanza la stipula del contratto collettivo integrativo di lavoro".
Alla richiesta in parola è stata allegata copia del parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo reso con nota n. 4799 del 26 febbraio 1996 che in merito agli incarichi commissariali in questione ritiene "non corretto" l'affidamento a personale non dipendente dalla Regione.
Viene evidenziato, infine, che il Direttore generale uscente è un dirigente regionale in quiescenza.


2 - Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in tema di interventi sostitutivi dispone che "In caso di mancanza del legale rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more della nomina da parte del Presidente della Regione del nuovo titolare, l'Assessore regionale per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera".
Detta disposizione, da leggersi unitamente a quella contenuta nell'art. 3 bis del d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche che stabilisce il termine di sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio per la nomina del direttore generale, trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente interessato.
Nulla statuisce la norma in parola sui soggetti passibili di scelta per l'espletamento dell'attività commissariale.
Ciò posto, la nomina del commissario straordinario in questione, volta a garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more della ricostituzione dell'organo ordinario scaduto, è da qualificare come atto discrezionale quanto alla scelta del soggetto che si ritiene, in quel determinato frangente, la persona più idonea ad assolvere quel compito.
Va, comunque, tenuto conto che pur nell'esercizio di attività discrezionali l'azione dell'Amministrazione va improntata ai tradizionali canoni di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa per il perseguimento dell'imprescindibile interesse pubblico. Ed è a tali criteri che sostanzialmente rinvia l'allegato parere dell'Avvocatura dello Stato laddove afferma che "non appare corretto che gli incarichi commissariali in detta norma (art. 11 l.r. 30/93 ) previsti vengano affidati a personale non dipendente dalla Regione Siciliana. Da un lato infatti sarebbe assai problematico giustificare adeguatamente la gratuità dell'incarico....; dall'altro non si vede quale legittimazione avrebbe l'Amm.ne regionale (nel caso di dipendenti da altre Amministrazioni o peggio ancora da privati) a sottrarre una parte più o meno cospicua delle energie lavorative del soggetto incaricato allo svolgimento dei compiti inerenti al suo rapporto di lavoro".
Pertanto, ove l'esigenza di nominare commissario straordinario il direttore generale uscente risponda ai suddetti criteri posti a base dell'azione amministrativa o prevalentemente ad alcuno di essi ritenuto prioritario per il perseguimento dell'interesse pubblico, la scelta proposta può essere ritenuta conforme al dettato legislativo.
Si ritiene opportuno, infine, sottolineare che l'attività di stipula del contratto integrativo di lavoro ( considerata di primaria importanza dall'Azienda interessata ) andrà limitata a quegli aspetti che rispondono al requisito della indifferibilità ed urgenza per la continuità gestionale dell'azienda, così come previsto dall'art. 11 della l.r. n. 30 del 1993.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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